CONDIZIONI GENRALI DI VENDITA PACCHETTI TURISTICI.pdf

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA PACCHETTI TURISTICI

CONDIZIONI GENERALI

Contratto di Vendita Pacchetto Turistico Viaggi Precostituiti e Su Misura
Premesso che:
a) il Consumatore ha diritto di ricevere una copia del contratto di vendita del pacchetto turistico (ai sensi dell’art.35 del codice del turismo), che è documento indispensabile per accedere alle coperture assicurative di cui all’art. 4 delle presenti Condizioni Generali di Contratto. La nozione di pacchetto turistico è quella indicata dall’art.33 del Codice del Turismo, come modificato dal D.Lgs del 21 Maggio 2018, n. 62);

Art. 1 - Organizzatore - norme applicabili - fonti legislative

Il pacchetto turistico oggetto del contratto è organizzato da Il Mondo di Bob di BOB VACANZE S.A.S. Di Ghetti Roberto & c. via della repubblica 40/40a 48024 Massa Lombarda (Ra) C.F. E P.IVA: 01473100392 TEL. 0545 971214 mail: info@ilmondodibob.it. Il contratto è regolato dalle previsioni che seguono, dalle convenzioni internazionali in materia, in quanto applicabili, ed in particolare dalla Convenzione di Bruxelles del 23/04/1970, resa esecutiva con legge 27/12/1977, n.1084 dal regolamento UE 261/2004 e dall’allegato 1 al D.Lgs n. 79 del 23 maggio 2011 (codice del turismo), come modificato dal D.Lgs del 21 maggio 2018 n.62, in attuazione della Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio.

Art. 2 - Informazioni precontrattuali e contenuto del contratto - descrizione del pacchetto turistico

Le informazioni precontrattuali fornite al viaggiatore formano parte integrante del pacchetto turistico e non possono essere modificate salvo esplicito accordo delle parti. Il Mondo di Bob di Bob Vacanze sas comunica al viaggiatore tutte le modifiche delle informazioni precontrattuali in modo chiaro ed evidente prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico. Il contratto è composto dalle Condizioni Generali qui riportate e dal programma a stampa. La descrizione del pacchetto turistico oggetto del contratto è contenuta nel programma a stampa ivi richiamato.

Art. 3 - Prezzo - Revisioni – Acconti

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato già nelle informazioni precontrattuali. Esso potrà essere aumentato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in proporzione alle variazioni di:
- Costi di trasporto, incluso il costo del carburante;

- Diritti a tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;

- Tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed al costo dei servizi in vigore alla data di pubblicazione del programma come ivi riportato. Al momento della comunicazione di conferma del pacchetto turistico il Consumatore dovrà corrispondere un acconto pari al 25% del prezzo. Il saldo dovrà essere corrisposto 30 giorni prima dell’inizio del viaggio e/o in base ad accordi specifici con l'Organizzatore. Qualora la comunicazione di conferma del pacchetto turistico avvenga in una data successiva a quella, come sopra determinata, prevista per il saldo del prezzo, il Consumatore darà luogo al pagamento integrale del prezzo contestualmente alla comunicazione di conferma del pacchetto turistico. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite, costituirà clausola risolutiva espressa tale da determinare la risoluzione di diritto.

Art. 4 – Assicurazioni

L’Organizzatore ha stipulato ai sensi dell’art. 47 del codice del turismo, le seguenti polizze assicurative: - RC ( responsabilità civile ) ALLIANZ rif. 112367390 Inoltre, il Consumatore può stipulare a sue spese le seguenti ulteriori polizze facoltative: - Bagaglio; - Infortuni di viaggio; - Infortuni di volo; - Spese di annullamento viaggio. Ai sensi dell’art.47 del Codice del Turismo, secondo le modifiche apportate dall’art. 9 della legge 115/2015 che ha introdotto l’obbligo, per tour operator e agenzie di viaggio organizzatrici, di dotarsi autonomamente di una garanzia bancaria a copertura dal rischio nei casi di insolvenza o fallimento, per garantire il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico ed il rientro immediato del turista, NOBIS FILO DIRETTO PROTECTION 6006002459/P.

Art. 5 - Accordi specifici

Il Consumatore può far presente all’atto della comunicazione di conferma del pacchetto turistico, particolari richieste od esigenze che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, qualora ciò sia tecnicamente possibile. In tal caso gli accordi specifici verranno inseriti nell’ambito del contratto. Dopo la conclusione del contratto, eventuali modifiche, siano esse richieste dal Consumatore, ovvero dall’Organizzatore, dovranno formare oggetto di specifico accordo, da redigersi per iscritto.

Art. 6 - Cessione del Contratto

Il Consumatore può cedere il contratto ad un terzo, a condizione che questi soddisfi tutte le condizioni ed i requisiti per la fruizione dei servizi oggetto del pacchetto turistico. In tal caso il Consumatore deve dare comunicazione della propria intenzione di cedere il contratto all’Organizzatore a mezzo raccomandata A.R., o, in casi di urgenza, mediante telegramma o fax, che dovrà pervenire entro e non oltre 7 giorni lavorativi prima della partenza, indicando le generalità del cessionario (nome, cognome, sesso, data di nascita, cittadinanza..etc.). Il cessionario dovrà soddisfare tutte le condizioni per la fruizione del servizio ex art.38 del codice del turismo in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari. A seguito della cessione il cedente ed il cessionario sono solidamente obbligati per il pagamento del prezzo del pacchetto turistico e delle spese derivanti dalla cessione.

Art. 7 Pagamenti

Al raggiumento del minimo dei partecipanti da parte dell'organizzatore e quindi alla conferma del viaggio saranno richiesti i seguenti pagamenti:

  • per gite di 1 giornata il saldo totale come da importo del programma di viaggio

  • per gite di 2 o + giorni acconto come da importo indicato nel programma di viaggio e saldo rimanenza 20 giorni prima della partenza ( vedi date indicate su programma di viaggio )

Art. 7 bis - Recesso – Annullamento

7.1 Il Consumatore ha diritto di recedere dal contratto, senza corrispondere alcuna penalità, nelle seguenti ipotesi: - aumenti del prezzo del pacchetto indicato nel precedente art.3, in misura eccedente l’8%; - modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali, ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposto dall’Organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso, prima della partenza e non accettato dal Consumatore. A tal fine si precisa che il Consumatore deve comunicare per iscritto all’Organizzatore la propria scelta di recedere entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione delle proposte di modifiche. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’Organizzatore si intende accettata. Nelle ipotesi indicate, ovvero allorché l’Organizzatore annulli il pacchetto turistico prima della partenza, per qualsiasi motivo tranne che per colpa del Consumatore stesso, quest’ultimo ha i seguenti, alternativi, diritti: - usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente, o, se non disponibile, superiore senza supplemento di prezzo, ovvero di un pacchetto turistico di qualità inferiore, con restituzione della differenza di prezzo; - ricevere la parte di prezzo già corrisposta, entro 7 giorni lavorativi dal momento della comunicazione dell’intenzione di recedere o di accettare la proposta alternativa, ai sensi del comma successivo, ovvero dell’annullamento. Il Consumatore deve comunicare per iscritto all’Organizzatore la propria scelta di recedere ovvero di usufruire di pacchetto turistico entro e non oltre 2 giorni lavorativi dalla ricezione della proposta alternativa. Inoltre, ove ne fornisca specifica prova il Consumatore ha altresì diritto al risarcimento degli eventuali danni ulteriori che avesse subito in dipendenza dalla mancata esecuzione del contratto. Il Consumatore ha diritto a recedere, prima dell’inizio del viaggio, dal contratto in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma in tal caso non ha diritto a un indennizzo supplementare. Il Consumatore non ha comunque diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno, allorché l’annullamento del viaggio dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, eventualmente indicato nelle proposta di compravendita del pacchetto turistico ed il Consumatore abbia ricevuto, prima della data fissata per la partenza nei termini fissati dal D.Lgs. 62/2018, comunicazione del mancato raggiungimento, ovvero l’annullamento dipenda da circostanze inevitabili e straordinarie.


7.2 Qualora il Consumatore intenda recedere dal contratto, al di fuori delle ipotesi elencate al precedente punto 7.1, sarà obbligato a rimborsare all’Organizzatore le spese sostenute, che si indicano di seguito nelle seguenti misure standard giustificabili:


a) 25% sino a 21 giorni prima della partenza (sabati e festivi esclusi);

b) 50% da 20 a 03 giorni lavorativi prima della partenza (sabati e festivi esclusi)


Nessun rimborso è previsto dopo tale termine. Se un Consumatore iscritto dovesse rinunciare ad un viaggio organizzato da terzi o con vettore aereo/ferroviario/marittimo, le penali relative sono determinate in base ad accordi specifici tra le parti da inserire nel contratto. Il costo dei biglietti emessi e delle relative spese è comunque sempre da intendersi a titolo di penale e quindi non rimborsabile. Nel caso di recesso del Consumatore, per motivi non imputabili all'Organizzatore, da un pacchetto turistico costruito conformemente alle specifiche e personali indicazioni del contraente, c.d. "viaggio su misura", questi sarà tenuto a rimborsare tutte le spese sostenute nell’espletamento dell'incarico come saranno indicate e documentate. [ Altresì Il Mondo di Bob di Bob Vacanze sas si riserva la facoltà di richiedere, in via subordinata, ad ogni singolo partecipante al viaggio, le eventuali somme dovute a titolo di penale.]


Art. 8 - Modifiche dopo la partenza

Dopo la partenza, allorché una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non possa essere effettuata, l’Organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del Consumatore, oppure rimborsa quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno, che si sia provocato al Consumatore. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il Consumatore non l’accetta per un giustificato motivo, l’Organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno dal luogo di partenza o ad un altro luogo convenuto, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e dei posti, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

Art. 9 - Obblighi dei partecipanti

I partecipanti al pacchetto turistico dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. In ogni caso essi dovranno prima della partenza verificare l’aggiornamento presso le competenti autorità (questura o il ministero degli affari esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la centrale operativa telefonica al n° 06-491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica nessuna responsabilità per la mancata partenza potrà essere imputata all’Organizzatore. Essi inoltre dovranno attenersi dall’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornite loro dall’Organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’Organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Il Consumatore è tenuto a fornire all’Organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’Organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il Consumatore comunicherà altresì per iscritto all’Organizzatore, all’atto della comunicazione di conferma del pacchetto turistico, quei particolari desiderati che potranno eventualmente formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.

Art. 10 - Classificazione Alberghiera

La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita nel programma soltanto nel caso in cui essa venga espressamente e formalmente indicata dalle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce - al fine di indicare nel dettaglio le caratteristiche qualitative delle sistemazioni alberghiere offerte e di rendere consapevole ed informata la scelta del Consumatore - l’Organizzatore si riserva la facoltà di fornire nel programma una propria valutazione qualitativa della struttura ricettiva.

Art. 11 - Responsabilità dell’Organizzatore

La responsabilità dell’Organizzatore nei confronti del Consumatore per eventuali danni subiti a causa del mancato od inesatto adempimento delle prestazioni contrattualmente previste dal presente contratto è regolata dalle leggi e dalle convenzioni internazionali richiamate al precedente art.1. Pertanto, in nessun caso la responsabilità dell’Organizzatore, a qualunque titolo insorgente, nei confronti del Consumatore, potrà eccedere i limiti previsti dalle leggi e dalle convenzioni sopra richiamate, in relazione al danno lamentato. L’agente di viaggio (Venditore) presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico, non risponde in alcun caso delle prestazioni nascenti dalla organizzazione del viaggio, ma risponde esclusivamente dalle obbligazioni nascenti nella sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi e convenzioni sopra citate. E’ esclusa in ogni caso la responsabilità dell’Organizzatore e del Venditore qualora l’inadempimento lamentato dal Consumatore dipenda da cause imputabili al Consumatore stesso, ovvero imputabili ad un terzo estraneo alla fornitura delle prestazioni previste dal contratto, ovvero sia dovuto a caso fortuito od a forza maggiore.
L’Organizzatore, inoltre, non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni che derivino da prestazioni di servizi fornite da terzi estranei e non facenti parte del pacchetto turistico, ovvero che derivino da iniziative autonome assunti dal Consumatore nel corso dell’esecuzione del viaggio.

Art. 12 - Limiti del risarcimento

Il risarcimento dei danni non può essere in ogni caso superiore ai limiti indicati dall’art.43 del codice del turismo.

Art. 13 - Obbligo di assistenza

L’Organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al Consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’Organizzatore ed il Venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt.11 e 12), quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al Consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero in caso fortuito o di forza maggiore.

Art. 14 - Reclami – Denunce

Il Consumatore ai sensi dell’art.49 del codice del turismo, deve denunciare immediatamente all’Organizzatore, anche per il tramite del Venditore, le difformità ed i vizi del pacchetto turistico, nonché le inadempienze nella sua organizzazione, all’atto stesso del loro verificarsi; in caso contrario il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art.1227 c.c.; inoltre deve, sporgere reclamo mediante invio di una raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento entro 10 giorni lavorativi dalla data del previsto rientro presso la località di partenza. Qualora i reclami siano presentati nel luogo di esecuzione delle prestazioni turistiche l’Organizzatore deve prestare al Consumatore l’assistenza richiesta dal precedente art.13 al fine di ricercare una pronta ed equa soluzione. Nel caso di reclamo presentato al termine dei servizi, l’Organizzatore garantirà in ogni caso una sollecita risposta.

Art. 15 - Foro competente - clausola compromissoria

Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Ravenna. Di comune accordo peraltro potrà essere previsto che le controversie relative all’applicazione, interpretazioni, esecuzione del contratto, siano devolute alla decisione di un Collegio Arbitrale composto da tanti arbitri quante sono le parti in causa più uno che funge da Presidente del Collegio Arbitrale, che sarà nominato dal Presidente del Tribunale dove ha sede legale il Tour Operator. Il Collegio Arbitrale che ha sede nel luogo in cui si trova la sede del Tour Operator deciderà ritualmente e secondo diritto.


Le quote comprendono:
• tutto ciò che è espressamente menzionato nei singoli programmi e indicato al momento della comunicazione di conferma del pacchetto turistico.


Le quote non comprendono:

• tutto ciò che non è espressamente menzionato nei singoli programmi o indicato come “facoltativo” e che comunque non è incluso sotto la voce “la quota comprende” al momento della comunicazione di conferma del pacchetto turistico.


L’Organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico, senza corrispondere alcun indennizzo al Consumatore, quando il numero di persone iscritte al viaggio non raggiunge il numero minimo indicato nella proposta di compravendita di pacchetto turistico. Rimborsando solo i pagamenti effettuati.
In tal caso l’Organizzatore comunica il recesso non più tardi di 20 giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di 6 giorni, di 7 giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra 2 e 6 giorni, di 48 ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di 2 giorni (art 41 c. 5 lett. A Codice Turismo, come modificato dal D. Lgs 62/2018).


AVVERTENZA IMPORTANTE:

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art.17, comma 1, della L. n° 38 del 06/02/2006.  La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.


CARTA D’IDENTITÀ VALIDA PER L’ESPATRIO

Rimangono pertanto validi i seguenti documenti:

- Passaporto

- Carta d’identità tradizionale, cartacea, valida per l’estero ed in corso di validità senza apposizione di timbro di proroga sul retro.

- Carta d’identità elettronica valida per l’espatrio ed in corso di validità senza l’attestato cartaceo di proroga di validità del documento.

E’ buona regola in ogni caso, prima di recarsi in Paesi esteri, informarsi presso le Rappresentanze diplomatico-consolari presenti in Italia sui documenti richiesti per l’ingresso.

Documenti per viaggi all’estero di minori:

Passaporto/Carta d’identità: Dal 26 giugno 2012 tutti i minori italiani che viaggiano dovranno essere muniti di documento di viaggio individuale. Pertanto, a partire dalla predetta data i minori, anche se iscritti sui passaporti dei genitori in data antecedente al 25 novembre 2009, dovranno essere in possesso di passaporto individuale oppure, qualora gli Stati attraversati ne riconoscano la validità, di carta d’identità valida per l’espatrio. Si consiglia pertanto di assumere informazioni aggiornate presso la propria Questura.